. In altre parole, considerati i rischi e i pesi derivanti dallo smontaggio di una gru di proprietà di terzi, per il committente era certamente preferibile che fosse l’appaltatore ad assumersene l’onere e la responsabilità, seppure tardivamente. Ebbene, impar si rinviene nel caso in esame alcun vizio di ultrapetizione https://jeffreytwxac.ezblogz.com/61335556/una-llave-simple-para-fare-ricorso-in-cassazione-unveiled