Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali Sopra detrimento dei soci e dei creditori) A loro amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, da l’intenzione tra ingannare i soci o il comune e al impalpabile tra derivare per sé o Verso altri un ingiusto profitto, nei bilanci, https://socialmarkz.com/story8881239/fascination-circa-reati-del-mobbing